L’art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012, conv. con modificazioni nella l. n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) che in tema di responsabilità medica prevede l’applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 cod. ass. (criteri di liquidazione del danno non patrimoniale confermati anche dalla successiva l. n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco), «trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul quantum». Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 28990 del 11 Novembre 2019, che lo Studio LEX Firenze offre in consultazione ai propri lettori nel file PDF qui sotto disponibile per il Download.
// by Bruno Edoardo Toffolon